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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.02.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
40.02.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente.».