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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.4.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
39.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.»;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.