Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)
1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».