Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39.1
(Detassazione rinnovi contratti collettivi)
1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.