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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.015.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
39.015.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Decontribuzione lavoro domestico)

  1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.