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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.012.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
39.012.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Decontribuzione lavoro domestico)

  1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.