stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 39-bis.03.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
39-bis.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:

Art. 39-ter.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 39-bis.04.