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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.05.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
38.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

  1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.