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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.04.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
38.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

   a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

   b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.