Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)
1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per causa di lavoro» sono soppresse e dopo le parole: «di guerra, di servizio» le parole: «e di lavoro» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».