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Legislatura XIX

Proposta emendativa 26.2.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
26.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
  2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.
  2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.