Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;
c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e».