Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva; 2) in sostituzione di altri lavoratori.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;
c) al comma 2, le parole: «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e» sono soppresse.