Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, comma 2, le parole: «e 24» sono soppresse;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «rapporti a termine» aggiungere le seguenti: «Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.».