stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.5.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
22.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

   c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma, nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.