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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.9.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
2.9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

   2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: Se il nucleo familiare è composto, inserire le seguenti: da una o;

   3) al comma 3, sostituire le parole: il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta, con le seguenti: il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: se il nucleo familiare è composto da, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: da una o;

   b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4, dopo le parole: progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, inserire le seguenti: , il componente o;

    2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

   «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività».;

   c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:;

   d) sopprimere l'articolo 12;

   e) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 9 con il seguente:

   9. «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;

    2) dopo il comma 14, inserire il seguente:

   «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».