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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.17.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
2.17.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , a garanzia delle necessità fino a: sessant'anni di età.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,» sono soppresse; al comma 316, le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» sono sostituite da: «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;
  1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

    2) alla lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

    3) alla lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

    4) sopprimere la lettera d);

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche;

   d) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   e) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

    b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

   e) sopprimere il comma 10;

   f) sopprimere l'articolo 12;

   g) all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

   h) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.