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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.13.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
2.13.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

   a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

   b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

   c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

  1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.

ident. 2.19.