Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:
a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;
b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;
c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.
1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.