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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.04.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
19.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

  1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.