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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.03.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
19.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

  1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: politiche sociali e di lavoro con le seguenti: politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro.