stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 18-bis.01.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
18-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
   La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».