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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.2.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
17.2.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi commi:

  784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  784-sexies. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.