Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi commi:
784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
784-sexies. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.