Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Potenziamento della medicina del lavoro)
1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.