Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Professioni gravose)
1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:
5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso;
5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto;
5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali;
5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati;
5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione;
5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri;
5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari;
8.2.2.1 Personale domestico;
7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali;
4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta;
2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati;
5.4.8.2 Vigili urbani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.