Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»;
b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;
f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;
f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:
1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;
3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;
4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;
5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».