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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.02.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
14.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»;

   b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

   f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

   f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

    1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

    3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

    4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

    5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».