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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
1.3.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Reddito di cittadinanza)

  1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.
  2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   b) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-bis e 44-ter.

  Conseguentemente:

   1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

   2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

Art. 44-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

Art. 44-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.