Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d.1) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.