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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.13. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
6.13.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.

ident. 6.6.