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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.2. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
40.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.