Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)
1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-septies), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;
b) dopo la lettera i-septies), è inserita la seguente:
«i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».
2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.