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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.3. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
39.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis;

   b) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».