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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.2. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
39.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.;

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis;

   c) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.