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Legislatura XIX

Proposta emendativa 36.1. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
36.1.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto roro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio 105 nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-quater, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.
  2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il «buono patente» del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.
  4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.