Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.