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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.10. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
24.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

   1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.»;

   b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   c) al comma 4, le parole: «in caso di rinnovo» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

  3. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.