Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.»;
b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 4, le parole: «in caso di rinnovo» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.