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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.1. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
24.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifica della disciplina del contratto a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «un contratto di durata superiore ai 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un contratto a tempo determinato» e le parole: «dalla data di superamento del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di stipulazione»;

   c) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «, in caso di rinnovo,» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;

   b) al comma 1, ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».