Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifica della disciplina del contratto a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
b) al comma 1-bis, le parole: «un contratto di durata superiore ai 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un contratto a tempo determinato» e le parole: «dalla data di superamento del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di stipulazione»;
c) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «, in caso di rinnovo,» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;
b) al comma 1, ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».