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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.8. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
2.8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.;

  Conseguentemente,

   al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: Se il nucleo familiare è composto, aggiungere le seguenti: da una o più;

   al comma 3, sostituire le parole: il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta, con le seguenti: il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta;

   all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: se il nucleo familiare è composto da, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: da una o;

   all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: , il componente o;

   all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:;

   all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, con le seguenti: quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione;

   all'articolo 13, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

  14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.