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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.20. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

  Conseguentemente:

   al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 1-bis;

   dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.