Al comma 1, dopo le parole: componenti minorenni aggiungere le seguenti: o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.