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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.2. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
13.2.

  Al comma 5, capoverso 313, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione;

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.