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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/06/2023  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, dopo le parole: misura nazionale aggiungere le seguenti: a carattere universale.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b);

   al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

   b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne;

   all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

   all'articolo 12, al comma 2, sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

   al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

   all'articolo 13, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

   14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
   14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
   14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.
   14-sexies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione 25 ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.