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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.6.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
9.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.
  1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.