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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.4.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
8.4.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
  1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

   a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

   b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

   c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

  1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1-bis definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.
  1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma 1-bis è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.
  1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.