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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.05.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
7.05.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.