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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.04.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.