stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.02.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.
  2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.