Dopo l'articolo 7-bis inserire il seguente:
Art. 7-ter.
(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.