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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.05.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
6.05.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Iperammortamento per investimenti in materia di efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente: «1057-bis.1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di contrasto della scarsità idrica e di un uso più efficiente delle risorse idriche in campo agricolo, quali gli investimenti in strumenti di irrigazione di precisione, di agricoltura 2.0, impianti di irrigazione di ultima generazione, interventi di recupero e riuso di acque piovane e depurate e interventi agronomici e infrastrutturali, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150 per cento per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.