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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.02.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per incentivare il risparmio idrico)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo denominato «Programma sperimentale per il risparmio idrico», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.