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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.8.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
4.8.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.